Nel rispetto del D.Lgs. del 10 marzo 2023 n. 24, il Mollificio Centro Italia ha predisposto una specifica Politica per la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni (cd. “Whistleblowing”) di presunte violazioni e la relativa informativa privacy.
COSA SEGNALARE
Possono essere segnalate le violazioni, commesse o tentate, alle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza, purché riferite esclusivamente al contesto lavorativo.
NON potranno essere oggetto di segnalazione:
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (p.es. sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi o con superiori gerarchici);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale;
- le notizie prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le segnalazioni anonime o prive di ogni informazione utile a individuare la fattispecie oggetto di segnalazione.
CHI PUÒ SEGNALARE
Possono effettuare la segnalazione le persone che hanno una relazione qualificata con il Mollificio Centro Italia, che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate, fra cui:
- I lavoratori e collaboratori;
- I liberi professionisti e i consulenti;
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- I lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento;
- Le persone che hanno svolto colloqui di lavoro poi non andati a buon fine, relativamente ad eventuali circostanze illecite apprese nella fase di selezione o in altre fasi precontrattuali.
COME SEGNALARE
Le segnalazioni devono essere:
- circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti;
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi effettua la segnalazione stessa;
- contenere tutte le informazioni per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita.
In via prioritaria i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno adottato dal Mollificio Centro Italia e, solo al ricorrere di certe condizioni, di seguito riportate, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
CANALE INTERNO AZIENDALE
La segnalazione potrà essere inoltrata:
- in forma scritta tramite posta ordinaria inserendo la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al Referente Whistleblowing, presso Mollificio Centro Italia, Via Fontana Giusta nr. 12 – 03025 Monte San Giovanni Campano (FR);
- in forma orale attraverso la linea diretta telefonica del Referente Whistleblowing al n. (+39) 0775 869017 (interno 46) con il quale si potrà concordare anche un incontro diretto o in video conferenza;
ALTRI CANALI
- canale esterno se il sistema di segnalazione interno non è attivo, o una segnalazione interna non ha ricevuto seguito, oppure se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che una segnalazione tramite il canale interno non sarebbe efficace o potrebbe determinare un rischio di ritorsione, ovvero la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, allora la segnalazione potrà essere comunicata con canale esterno all’Autorità Nazionale Anti Corruzione nelle modalità indicate dall’ANAC stessa sul proprio sito istituzionale;
- divulgazione pubblica: se la segnalazione interna ed esterna non avessero sortito effetto, ovvero fossero ritenute inefficaci o rischiose e il segnalante avesse fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, allora il segnalante potrà optare per la divulgazione pubblica della segnalazione (es. tramite testate giornalistiche).
RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE
Tutte le segnalazioni pervenute attraverso i suddetti canali di comunicazione saranno accessibili esclusivamente al personale specificamente preposto e autorizzato al ricevimento e alla gestione della segnalazione (Referente Whistleblowing) e sarà mantenuta la massima riservatezza sul contenuto della segnalazione, sull’autore della segnalazione, sulla persona che lo assiste e sulla persona coinvolta o menzionati nella segnalazione.
È vietata e non sarà consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante e delle persone che sono legate a questi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e nei confronti della persona fisica che assiste il segnalante (c.d. facilitatore).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Mollificio Centro Italia, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonea formazione e informazione alle persone autorizzate al relativo trattamento dei dati ed adottando le appropriate misure tecniche e organizzative a protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
Gli interessati potranno esercitare i loro diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), salvo possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante e comunque nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto interessati dal trattamento dei dati.
Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
